L’Arbitro per le Controversie Finanziarie dà ragione ai detentori di titoli di Stato greci
Le origini della controversia
La questione relativa ai bond greci è nata a seguito della crisi del debito greco del 2009.
Con la crescente preoccupazione degli investitori internazionali circa la capacità della Grecia di adempiere ai propri impegni obbligazionari a causa dell’aumento incontrollato del livello di indebitamento, si è determinata una crisi di fiducia senza precedenti.
A causa di questa crescente sfiducia, già nel dicembre 2009 le maggiori agenzie internazionali di rating avevano declassato i titoli del debito sovrano greco da A- a BBB+, per poi, nell’aprile 2010, modificare quella classificazione, definendoli “titoli spazzatura”.
Si venne così a determinare un vero e proprio allarme sui mercati finanziari, aggravando ulteriormente i rischi di insolvibilità dello stato ellenico.
Nel tentativo di evitare il default della Grecia, gli organi dell’Unione Eurpea concordarono misure straordinarie di salvataggio, per un totale di 240 milioni di euro: uno di questi aiuti era però subordinato all’accettazione, da parte dei creditori privati, di un programma complessivo di ristrutturazione del debito sovrano della Grecia.
Per conformarsi alle imposizioni comunitarie, la Grecia ha dunque emanato la legge n. 4050/12 (c.d. Greek Bondholder Act) che ha previsto la possibilità per gli investitori, sia privati che istituzionali, di aderire ad un’offerta di scambio (c.d. Swap) dei propri titoli. Non tutti i titoli erano ammessi all’operazione, ma solo quelli specificamente identificati e definiti come Eligible Titles.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Greek Bondholder Act, le modifiche agli Eligible Titles proposte dal Governo greco avrebbero potuto essere considerate approvate dagli obbligazionisti se:
- i possessori di almeno il 50% del valore nominale aggregato degli Eligible Titles avessero partecipato alla procedura di modifica indicata nel relativo invito (sia per aderire, sia per rifiutare l’offerta di scambio); e
- almeno i due terzi del valore nominale partecipante avesse acconsentito alle modifiche proposte.
Nel caso di approvazione, le modifiche avrebbero trovato applicazione nei confronti di tutti i possessori di Eligible Titles, ivi compresi i dissenzienti.
A marzo 2012, il Governo greco ha annunciato che i quorum erano stati superati e che, raggiunta la soglia qualificata del 75%, sarebbero state attivare le c.d. clausole di azione collettiva (c.d. CAC) per imporre lo swap anche alla restante parte degli investitori.
Lo swap imposta agli investitori ha comportato:
- il taglio (c.d. haircut) di circa il 53% del valore nominale dei titoli interessati;
- la sostituzione dei vecchi bond con altri di nuova emissione, aventi scadenza compresa tra 11 e 30 anni e cedola mediamente più bassa (2% per i primi 3 anni, 3% per i successivi 5 anni e 4,2% per il periodo residuo).
La pronuncia dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie
A novembre 2017 l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (c.d. ACF) si è pronunciato sulla vicenda di un investitore che aveva acquistato alcune obbligazioni greche, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno causato dalla banca che aveva fornito informazioni errate – o comunque non complete – circa l’affidamento dei titoli emessi dallo stato greco.
In sostanza, l’ACF ha riconosciuto che la mancata comunicazione, da parte dei funzionari della banca, sulla crisi e sulla possibile insolvenza in cui versava la Grecia ha comportato che gli investitori acquistassero titoli che poi, in conseguenza dello swap, hanno perso più della metà del loro valore, senza neppure riconoscere le relative cedole.
L’ACF ha però escluso il diritto al risarcimento per gli acquisti di bond greci eseguiti nel periodo successivo alla seconda metà del 2010, dovendosi assumere che, da quel momento in poi, gli investitori avrebbero dovuto essere a conoscenza della rischiosità dell’investimento nei titoli greci.
Cosa possono fare i possessore dei titoli greci
Coloro che eseguito investimenti in titoli greci hanno, dunque, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno all’intermediario con cui è stata compiuta l’operazione.
In ogni caso, la correttezza e la legittimità dell’operazione di investimento in titoli greci può – e deve – essere valutata, non solo alla luce della violazione della normativa sulla trasparenza e sugli obblighi di comunicazione ed informazione imposti agli intermediari, ma anche alla luce delle altre regole imposte dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.
