Adusbef Liguria

Mutui in valuta estera

Controllate i vostri contratti di mutuo in valuta estera alla luce delle recenti sentenze della Corte di Giustizia UE

Due recenti sentenze sono state pronunciate dalla Corte di Giustizia UE, Sez. VII, del 22.02.2018 (C-119/17 e C-126/17) in materia di contratti di mutuo in valuta estera stipulati tra un consumatore ed un Istituto di credito.

Qualora nel contratto di mutuo siano state inserite clausole che abbiano trasferito l’intero rischio di cambio sul mutuatario e siffatte clausole siano state redatte in maniera non trasparente, queste possono essere ritenute abusive dal Giudice nazionale in quanto non abbiano consentito al mutuatario di valutare le reali conseguenze economiche della sottoscrizione del contratto di mutuo sottoposto a possibili variazioni dei tassi di cambio.

Il Giudice dovrà valutare la possibile violazione del requisito della buona fede e se la clausola determina un significativo squilibrio, a danno del consumatore, dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio.

Ancora. La Corte di Giustizia UE ha chiarito come debbano essere interpretate le clausole inserite in un contratto di mutuo in valuta estera sottoscritto tra un consumatore ed un Istituto di credito.

I metodi di calcolo dell’importo mutuato e il tasso di cambio applicabile devono essere trasparenti e comprensibili per un “consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente avveduto”.

In caso contrario, il Giudice nazionale potrà dichiarare invalido l’intero contratto qualora questo non possa sussistere una volta eliminate le clausole abusive.

Chi ha sottoscritto contratti di mutuo in valuta estera, controlli quindi se le clausole ivi contenute rispettino effettivamente quanto prescritto nelle menzionate ordinanze.

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