Adusbef Liguria

Buoni Postali Fruttiferi: Poste Italiane rimborsa la metà

Buoni postali fruttiferi sottoscritti negli anni ‘80: un’amara sorpresa

Avete nel cassetto dei buoni postali fruttiferi trentennali emessi tra il 1974 ed il 1986, appartenenti alle serie M, N, O, P?

Forse non sapete che i tassi di interesse promessi ed indicati sul retro dei titoli sono stati drasticamente ridotti – ad insaputa dei risparmiatori – ad opera di un Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986.

Il Decreto Ministeriale 13 giugno 1986 (c.d. Legge Goria)

Una legge passata in sordina che è emersa alle cronache solo dopo 15 anni quando, al momento della loro scadenza, i possessori dei Buoni Postali Fruttiferi (c.d. BPF) appartenenti alle serie M, N, O e P si sono recati presso gli uffici postali illudendosi di riscuotere i rendimenti promessi.

La sorpresa: il funzionario delle Poste informa che i tassi di interesse indicati nei BPF presentati all’incasso sarebbero stati sostanzialmente dimezzati dalla Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986.

La questione

I risparmiatori rivendicano il diritto a vedersi riconosciute le condizioni contrattuali pattuite al momento della sottoscrizione dei buoni.
Se, infatti, da un lato, il Codice Postale (D.P.R. n. 156 del 1973) consentiva che i tassi di interesse potessero essere modificati da eventuali decreti ministeriali successivi, dall’altro lato tale legge non autorizzava il Ministero del Tesoro a violare il legittimo affidamento dei possessori dei titoli.

Cosa dice la giurisprudenza

Diverse sentenze delle Corti di merito hanno affermato il diritto dei risparmiatori a vedersi riconosciuto l’intero rendimento promesso trentanni fa dalle Poste.
In particolare, è stato sancito che

“una variazione unilaterale dei tassi di interesse, in assenza della raccolta del consenso degli intestatari dei buoni e comunque di una successiva comunicazione in merito, comporta un’evidente violazione del principio di buona fede contrattuale”.

Anche la Corte di Cassazione – Sentenza n. 13979 del 2007 – ha avuto modo di valorizzare la volontà delle parti espressa nel titolo, affermando che, se sulle condizioni riportate sul buono, si è formato un accordo tra le parti, l’eventuale discrepanza con le prescrizioni ministeriali “non può far ritenere che l’accordo negoziale abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”.

Cosa si può fare

I titolari di BPF possono chiedere all’Autorità Giudiziaria di condannare le Poste a corrispondere i rendimenti dei buoni postali fruttiferi promessi a tergo dei titoli.

Questa iniziativa può essere promossa sia da chi non ha ancora riscosso i BPF, sia da coloro che li hanno già incassati.