Mutui indicizzati Euribor: prime pronunce dei tribunali italiani sulla manipolazione

Mutui indicizzati Euribor: prime pronunce dei tribunali italiani sulla manipolazione

Mutui indicizzati EURIBOR. Alcuni Tribunali italiani hanno affrontato il problema della manipolazione censurata dalla Commissione Europea: sono rimborsabili gli interessi su mutui contratti tra 2005 e 2009.  ECCO COME

Anche i Tribunali italiani hanno dovuto prendere atto della condanna della Commissione Europea che, a conclusione delle indagini svolte, aveva sanzionato 4 tra le più note banche europee, con l’accusa di aver manipolato il tasso di interesse che incideva sui mutui di milioni di cittadini europei, l’Euribor appunto, nel periodo che va dal 2005 in poi.

Tre recenti provvedimenti del Tribunale di Pescara (13 febbraio 2018, ottenuto da legali ADUSBEF), di Padova e di Nocera Inferiore hanno risollevato uno dei problemi più evidenti e scottanti determinati dalle condotte anticoncorrenziali oggetto di censura nel sistema bancario: la manipolazione dei tassi Euribor.
I menzionati Tribunali hanno tenuto conto degli effetti della decisione della Commissione Europea del 4.12.2013 (caso AT 39914), la quale ha riscontrato una violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dell’art. 53 dell’Accordo sull’Area Economica Europea in quanto alcuni Istituti di credito, deputati alla formazione dell’Euribor, hanno messo in atto pratiche distorsive della concorrenza per alterare l’andamento normale dei componenti di prezzo rilevanti a quel fine.

La riscontrata violazione della normativa comunitaria potrebbe tradursi in una nullità per contrarietà a norme imperative della clausola del mutuo nel periodo nel quale si è realizzata la succitata condotta anticoncorrenziale, ferma rimanendo la legittimità del tasso Euribor negli altri periodi non oggetto degli accertamenti della Commissione Europea.
Le citate ordinanze dei Tribunali di Pescara, Padova e Nocera Inferiore sono state emesse sulla scorta di quanto deciso dalla Commissione Europea; l’Autorità europea, infatti, con la decisione del 2013 ha riconosciuto implicitamente il diritto al rimborso degli interessi erogati con la sottoscrizione di contratti di mutuo, leasing, prestiti e derivati con tasso variabile legato all’Euribor, certamente a partire dal settembre 2005 fino al maggio 2008, anche se, al punto 84 della decisione del 4 dicembre 2013 si legge: “Dato il segreto in cui è stata effettuata l’infrazione, non è possibile determinare con assoluta certezza che l’infrazione sia cessata”.
I contratti con tasso variabile legato all’Euribor appaiono irrimediabilmente nulli per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato e per contrarietà dell’oggetto del contratto all’ordine pubblico ed economico; alla banca va quindi restituita la sola sorte capitale, al netto di ogni spesa e competenza, dilazionata secondo il piano di ammortamento allegato ai contratti.
Le consulenze tecniche disposte dai Tribunali dovranno verificare l’eventuale riconducibilità temporale del contratto agli effetti derivanti dalla decisione Commissione UE in materia di tassi Euribor e – in ipotesi affermativa – applicare il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per il periodo così inciso” restituendo gli interessi illegittimi e riformulando un piano di ammortamento al netto dell’indebito”.
ADUSBEF ha predisposto per i propri iscritti un modulo idoneo a bloccare la prescrizione, facendo decorrere dalla data di ricezione della raccomandata il termine di prescrizione decennale che scatta dalla scadenza del contratto e non dalla sua stipula (scarica allegato dal link http://www.adusbef.it/Consultazione.asp?id=9743).

Quanto esposto sopra è stato estratto dal Comunicato stampa dell’11 aprile 2018 del Presidente Adusbef Avv. Antonio Tanza. Per la sua lettura integrale si rinvia alla pubblicazione sul sito nazionale: www.adusbef.it