Pignoramenti

Pignoramenti

PIGNORAMENTI BASATI SU DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO: UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER IL
DEBITORE PERSONA FISICA (CONSUMATORE).
L’ASSOCIAZIONE ADUSBEF A TUTELA DEI CONSUMATORI: “UNA SPERANZA PER I DEBITORI
PIGNORATI CON LA RECENTISSIMA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE”
La recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479 del 6.4.2023 ha
notevolmente attenuato la validità e l’efficacia del giudicato, principio cardine del nostro ordinamento
giuridico, secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto nel termine di giorni 40 dalla sua notifica diventa
definitivo ed incontrovertibile.
Con la menzionata sentenza, il Supremo Collegio ha inteso risolvere una situazione di contrasto e di grave
incertezza scaturita da quattro sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 17 maggio 2022, le
quali, in tema di abusività delle clausole dei contratti tra professionista e consumatore (il primo la persona
fisica o giuridica che opera nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale ed il secondo colui che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente esercitata), hanno stabilito che il giudicato si estende a tali
questioni solo se le stesse sono state esaminate dal giudice o esplicitamente indicate al consumatore.
Ebbene, poiché le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno valore di legge per gli Stati
membri, nonché efficacia retroattiva, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la citata
pronuncia è intervenuta per adeguare in via d’interpretazione i principi cardine del nostro ordinamento con
quelli stabiliti dalle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del maggio 2022, così da fugare
ogni dubbio e garantire una tutela del consumatore conforme al diritto eurounitario.
In sintesi, i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono i seguenti:

  • nel procedimento per ingiunzione di pagamento promosso da un professionista contro un consumatore, il
    giudice deve accertare d’ufficio che il contratto da cui trae origine il credito non contenga clausole abusive
    (ossia clausole che, per il loro contenuto, determinano uno squilibrio dei diritti ed obblighi a danno del
    consumatore);
  • ove il giudice del procedimento monitorio non abbia compiuto detto vaglio, dovrà effettuarlo il Giudice
    della successiva fase di esecuzione con un’istruttoria sommaria, il cui esito sarà comunicato alle parti;
  • nell’ipotesi in cui il Giudice dell’Esecuzione accerti l’abusività di clausole contenute nel contratto a monte
    del decreto ingiuntivo non opposto e azionato come titolo esecutivo da un professionista contro un
    consumatore, sospenderà l’esecuzione, avvisando il debitore esecutato che entro 40 giorni potrà proporre
    opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. art. 650 cpc e, nell’ipotesi che l’opposizione sia proposta,
    l’esecuzione rimarrà sospesa fino alla conclusione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
    E’ lampante la portata innovativa del principio dettato dalle Sezioni Unite e la nuova opportunità di difesa
    offerta al debitore/consumatore che non ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo: in
    caso di contratto verbale o nell’ipotesi che il creditore non rinvenga il contratto scritto (ipotesi ad es. assai
    frequente nel caso di cessione di crediti bancari a società di cartolarizzazione/NPL), il Giudice
    dell’Esecuzione non potrà compiere alcun accertamento in punto “clausole abusive” e, conseguentemente,
    non disporrà la vendita o l’assegnazione.
    Va precisato che la sospensione dell’esecuzione e l’opposizione tardiva non sono possibili qualora sia già
    intervenuta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato: in tali casi però, secondo una delle decisioni della
    Corte di Giustizia dell’Unione Europea sopra menzionate, è possibile dare corso ad una richiesta di
    risarcimento danni nei confronti dell’asserito creditore.
    Infine, si segnala che la procedura in questione può essere attuata per tutti i tipi di espropriazione forzata:
    immobiliare, mobiliare e presso terzi.
    Adusbef sede di Genova (tel.: 010/81.28.31 – email adusbef.liguria@gmail.com) rimane a disposizione per
    informazioni ed assistenza.